Duegi Packaging S.r.l. ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 sul c.d. whistleblowing.
1. COS’È IL WHISTLEBLOWING?
Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima. Informativa sui canali di segnalazione degli illeciti.
2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?
Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un’omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.
Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l’attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società:
- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori della Società;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?
Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello 231, qualora implementato, dei relativi Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla Società;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente elenco.
Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:
- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all’immagine della Società.
È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:
- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell’istituto del whistleblowing.
Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.